Risoluzione delle Controversie

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026

ALMEVIA cerca sempre di risolvere in modo rapido e amichevole qualsiasi problema relativo a un ordine. Questa pagina descrive le possibilità a disposizione del Cliente in caso di controversia.

1. Reclamo diretto ad ALMEVIA

Per qualsiasi problema relativo a un ordine, a un prodotto o a un rimborso, il Cliente è invitato a contattare innanzitutto ALMEVIA tramite i recapiti indicati nella pagina "Contatti", indicando:

  • nome e cognome;
  • numero d'ordine;
  • descrizione del problema;
  • eventuali documenti o fotografie utili.

ALMEVIA esamina ogni reclamo con attenzione e risponde il prima possibile, proponendo una soluzione adeguata.

2. Risoluzione alternativa delle controversie (ADR)

Se il reclamo non trova soluzione, il Cliente può rivolgersi a un organismo di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), ai sensi degli articoli 141 e seguenti del Codice del Consumo. Si tratta di procedure extragiudiziali, generalmente rapide e poco costose, che permettono di risolvere la controversia con l'aiuto di un soggetto terzo e imparziale.

L'elenco degli organismi ADR riconosciuti in Italia è pubblicato sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it).

Il ricorso a una procedura ADR è facoltativo. Il Cliente conserva in ogni caso il diritto di rivolgersi al giudice competente.

3. Controversie transfrontaliere

Se il Cliente risiede in un Paese dell'Unione europea diverso dall'Italia, può ottenere assistenza gratuita dalla rete dei Centri Europei Consumatori (ECC-Net), presente in ogni Stato membro. Per l'Italia, il riferimento è il Centro Europeo Consumatori Italia (www.ecc-netitalia.it).

Per le controversie di valore non superiore a 5.000 euro, il Cliente può inoltre avvalersi del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, previsto dal Regolamento (CE) n. 861/2007.

4. Legge applicabile e foro competente

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Restano salve le norme imperative più favorevoli previste dalla legge del Paese di residenza abituale del Cliente (art. 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008).

Per qualsiasi controversia è competente in modo inderogabile il giudice del luogo di residenza o di domicilio del Cliente (art. 66-bis del Codice del Consumo).

5. Diritti del Cliente

Nessuna delle procedure descritte in questa pagina limita i diritti riconosciuti al Cliente dal Codice del Consumo e dalla normativa applicabile.